Pubblicato decreto sulla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili

Art. 3, Comma 2, DPCM 8 Luglio 2003 su Limiti di esposizione e Valori di attenzione
2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
Una novità importante riguarda i balconi, che vengono ora considerati pertinenze esterne solo se presentano una superficie minima di due metri quadri e una profondità pari ad almeno 1.4 metri. Questo criterio viene giustificato [arbitrariamente, a nostro avviso] sulla base di uno spazio sufficiente per lo stazionamento e la manovra di persone a ridottà mobilità. Con questa modifica della definizione, molti balconi prima definiti pertinenze esterne (ad esempio in edifici storici) cessano di essere tali. Il requisito di profondità minima si impone anche ad altre pertinenze esterne, quali terrazzi di proprietà esclusiva, porticati ad uso esclusivo, logge e verande.
Negli allegati LG1 e LG2 del decreto appare un elenco di destinazioni d'uso riconducibili ad ambiente abitativo e un elenco di tipologie di pertinenze esterne secondo la nuova definizione.
Art. 14, comma 8 del decreto-legge 18 Ottobre 2012, n. 1798. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che:a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:1) all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;2) solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini);
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