Problematiche
Comuni e campi elettromagnetici
In generale, i singoli comuni non dispongono di uffici tecnici in grado di fronteggiare i gestori di reti di telecomunicazioni e di trasporto dell'energia elettrica su un piano tecnico-amministrativo e nella maggior parte dei casi si limitano a seguire l'iter burocratico delle richieste di autorizzazione di impianti di telecomunicazioni su un piano formale senza la possibilità di entrare nel merito delle richieste avanzate, anche se ricadente nelle loro competenze. In molti casi, il comune non risponde nei tempi assegnati dalla legge e l'autorizzazione matura per silenzio-assenso, senza che sia stata eseguita un'analisi completa.
Spesso, i singoli comuni non hanno neanche disponibile la situazione aggiornata e geolocalizzata delle sorgenti di campo elettromagnetico autorizzate secondo un quadro organico e coerente. Tale stato di cose non permette una chiara visione delle criticità esistenti e non facilita la gestione e la pianificazione delle nuove installazioni e dei potenziamenti richiesti dai gestori, attività potenzialmente assegnate al comune.
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Art. 8 (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
Comma 6.
I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.
Tuttora in molti casi, il regolamento che è stato adottato dal comune secondo la Legge 36/2001 contiene, impropriamente, prescrizioni arbitrarie - ad esempio vincoli generici di distanza o divieti generalizzati sul territorio - che risultano, alla prova di un confronto davanti al TAR, facilmente impugnabili, per cui nel passato molti confronti giudiziari si sono risolti a favore dei gestori, causando spesso la sfiducia nell'utilizzo di questo strumento legislativo.