Pubblicata la versione aggiornata del testo unico 81/08 (Maggio 2018)
Pubblicato da ing. Davide Maria Palio in Ambienti di lavoro · Martedì 22 Mag 2018 · 5:30
Tags: rischio, elettromagnetico, valutazione, lavoro, 81/08
Tags: rischio, elettromagnetico, valutazione, lavoro, 81/08

A ben vedere, a quasi due anni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, la valutazione del rischio elettromagnetico in ambienti di lavoro appare essere effettuata da buona parte dei datori di lavoro più come un atto formale che di sostanza. Ma neanche la forma sempre si salva perché capita con una certa frequenza di vedere relazioni di valutazione del rischio CEM manifestamente superficiali, incomplete o anche proprio semplicemente sbagliate nell'impostazione metodologica. Questo stato di cose è dovuto a una serie di motivi concomitanti: dalla sostanziale mancanza di controlli specifici approfonditi e conseguenti sanzioni da parte delle autorità competenti in molte regioni (ad esempio la Sicilia), alla percezione di alcuni controllori che si tratti di un rischio "minore" e su cui si può chiudere un occhio qualche volta, alla mancanza di requisiti professionali chiaramente definiti per chi è incaricato di effettuare la valutazione di questo specifico agente fisico, alla corsa al ribasso economico da parte di chi commissiona la valutazione in puro stile "un tanto al kilo", giusto per salvare le apparenze e in un regime di concorrenza dove l'ultimo arrivato ma con disponibilità di uno strumento di misura si offre per poco sul mercato. Le rappresentanze dei lavoratori appaiono distratte e silenti e, come non trascurabile "chicca" distintiva rispetto alla valutazione di altri agenti fisici - ad esempio il rumore - una clausola della direttiva europea incorporata nell'articolo 209 comma 7 permette ai datori di lavoro privati di addurre motivazioni di segretezza sulla valutazione per la generica tutela di interessi commerciali, non permettendo di fatto l'accesso ai dati della valutazione (ammesso che ci siano!) al singolo lavoratore interessato a consultarli e a conoscerli in dettaglio, se non per via indiretta tramite il proprio rappresentante.
E' anche importante ricordare che la contemplata tutela del lavoratore per tali esposizioni riguarda (riguarderebbe visto che non sempre, come detto, si effettua propriamente) solamente gli effetti diretti acuti che si potrebbero manifestare a breve termine a causa del riscaldamento dei tessuti (per esposizioni ad alta frequenza) o dell'eccitazione dei nervi (per esposizioni a bassa frequenza), oltre a vari effetti indiretti quali il malfunzionamento di dispositivi impiantati attivi, e che quindi riguarda forti esposizioni a campi che potrebbero generare infortuni. Gli effetti a lungo termine sono esplicitamente esclusi dalla valutazione obbligatoria, sulla base del paradigma imposto e tuttora mantenuto da ICNIRP, su cui si fonda l'attuale direttiva europea, che gli effetti a lungo termine sulla salute e sicurezza non sono provati (e mai presumibilmente lo saranno, aggiungo io, anche per i fortissimi interessi di varia natura in gioco). E anche gli effetti a breve termine che sono largamente manifestati - con diverse severità - da molti soggetti sensibili, esposti a più deboli esposizioni cumulate e continuative spesso senza una via di fuga (a meno di serie conseguenze sul loro lavoro), frequentemente a loro insaputa per mancanza di informazione generale, su cui già esiste quotidiana e ampia evidenza sia empirica che medica, ma nessuna ammissione da parte della stragrande maggioranza di medici "competenti" e delle loro corporazioni, che anzi vedono la menzione di "lavoratori particolarmente sensibili al rischio", contenuta all'articolo 209 come una vera e propria seccatura per la possibile strumentalizzazione - secondo il loro punto di vista - da parte del lavoratore, come recentemente ho sentito ripetere a un medico "competente". [ndr: tale medico "competente" riportava, schernendola, una situazione lavorativa in cui i lavoratori lamentavano mal di testa dopo l'installazione di router wireless nel loro ufficio].

Riferimenti:
Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2018, 13:34.
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