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Pubblicata la versione aggiornata del testo unico 81/08 (Maggio 2018)

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Pubblicato da ing. Davide Maria Palio in Ambienti di lavoro · Martedì 22 Mag 2018 ·  5:30
Tags: rischioelettromagneticovalutazionelavoro81/08
E' stata appena pubblicata la versione aggiornata del Testo Unico 81/08 per la salute e sicurezza dei lavoratori, datata Maggio 2018 (la precedente era del Maggio 2017), da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Anche quest'ultima versione contiene il nuovo capo quarto del titolo ottavo, denominato "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici", come modificato dal decreto legislativo del 1 agosto 2016 n. 159, che recepisce la direttiva europea 2013/35/UE sulle prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza dall'esposizione a campi elettromagnetici. L'articolato del nuovo capo quarto e del nuovo allegato 36 "Campi elettromagnetici", estratto da tale versione, è disponibile qui.

A ben vedere, a quasi due anni dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo, la valutazione del rischio elettromagnetico in ambienti di lavoro appare essere effettuata da buona parte dei datori di lavoro più come un atto formale che di sostanza. Ma neanche la forma sempre si salva perché capita con una certa frequenza di vedere relazioni di valutazione del rischio CEM manifestamente superficiali, incomplete o anche proprio semplicemente sbagliate nell'impostazione metodologica. Questo stato di cose è dovuto a una serie di motivi concomitanti: dalla sostanziale mancanza di controlli specifici approfonditi e conseguenti sanzioni da parte delle autorità competenti in molte regioni (ad esempio la Sicilia), alla percezione di alcuni controllori che si tratti di un rischio "minore" e su cui si può chiudere un occhio qualche volta, alla mancanza di requisiti professionali chiaramente definiti per chi è incaricato di effettuare la valutazione di questo specifico agente fisico, alla corsa al ribasso economico da parte di chi commissiona la valutazione in puro stile "un tanto al kilo", giusto per salvare le apparenze e in un regime di concorrenza dove l'ultimo arrivato ma con disponibilità di uno strumento di misura si offre per poco sul mercato. Le rappresentanze dei lavoratori appaiono distratte e silenti e, come non trascurabile "chicca" distintiva rispetto alla valutazione di altri agenti fisici - ad esempio il rumore - una clausola della direttiva europea incorporata nell'articolo 209 comma 7 permette ai datori di lavoro privati di addurre motivazioni di segretezza sulla valutazione per la generica tutela di interessi commerciali, non permettendo di fatto l'accesso ai dati della valutazione (ammesso che ci siano!) al singolo lavoratore interessato a consultarli e a conoscerli in dettaglio, se non per via indiretta tramite il proprio rappresentante.

E' anche importante ricordare che la contemplata tutela del lavoratore per tali esposizioni riguarda (riguarderebbe visto che non sempre, come detto, si effettua propriamente) solamente gli effetti diretti acuti che si potrebbero manifestare a breve termine a causa del riscaldamento dei tessuti (per esposizioni ad alta frequenza) o dell'eccitazione dei nervi (per esposizioni a bassa frequenza), oltre a vari effetti indiretti quali il malfunzionamento di dispositivi impiantati attivi, e che quindi riguarda forti esposizioni a campi che potrebbero generare infortuni. Gli effetti a lungo termine sono esplicitamente esclusi dalla valutazione obbligatoria, sulla base del paradigma imposto e tuttora mantenuto da ICNIRP, su cui si fonda l'attuale direttiva europea, che gli effetti a lungo termine sulla salute e sicurezza non sono provati (e mai presumibilmente lo saranno, aggiungo io, anche per i fortissimi interessi di varia natura in gioco). E anche gli effetti a breve termine che sono largamente manifestati - con diverse severità -  da molti soggetti sensibili, esposti a più deboli esposizioni cumulate e continuative spesso senza una via di fuga (a meno di serie conseguenze sul loro lavoro),  frequentemente a loro insaputa per mancanza di informazione generale, su cui già esiste quotidiana e ampia evidenza sia empirica che medica, ma nessuna ammissione da parte della stragrande maggioranza di medici "competenti" e delle loro corporazioni, che anzi vedono la menzione di "lavoratori particolarmente sensibili al rischio", contenuta all'articolo 209 come una vera e propria seccatura per la possibile strumentalizzazione - secondo il loro punto di vista - da parte del lavoratore, come recentemente ho sentito ripetere a un medico "competente". [ndr: tale medico "competente" riportava, schernendola, una situazione lavorativa in cui i lavoratori lamentavano mal di testa dopo l'installazione di router wireless nel loro ufficio].

Ma - è bene ricordarlo - nessuna legge attuale o futura (in un regime democratico, almeno) può vietare a un datore di lavoro illuminato di provare a salvaguardare i propri collaboratori e dipendenti (e in molti casi loro stessi) adottando dei criteri di precauzione su rischi già oggi ben conosciuti in modalità autonoma e volontaria, per la tutela della salute e del benessere (e in chiave utilitaristica per la massimizzazione della performance) dei soggetti coinvolti. Questo approccio lungimirante riguarda le PMI italiane, ad esempio, ma non solo. Il problema reale che si pone in pratica è piuttosto che nel nostro paese mancano figure professionali terze preparate e credibili su una materia così complessa, che abbiano reali competenze di analisi e di intervento nell'attuazione di misure precauzionali basate su standard internazionali, capaci di valutare oggettivamente le esposizioni in maniera realmente precauzionale e a minimizzarle in maniera oculata, specialmente in ambienti di lavoro nei quali non sono richieste sorgenti CEM nel ciclo produttivo (il caso più tipico e comune è quello degli uffici) e in un contesto di scarsa informazione sulla questione espositiva nei confronti della popolazione generale. C'e' (ci sarebbe) molto da lavorare su questi elementi, a vari livelli e su vasta scala. E' su questo aspetto della valutazione CEM in ambito lavorativo - quello precauzionale su basi serie e strutturate, il più interessante e fruttuoso per la sostenibilità dell'impresa nel medio-lungo termine, che mi dedico maggiormente in ambito lavorativo sul territorio nazionale, con non celata soddisfazione.   

Riferimenti:

Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2018, 13:34.


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