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IPSE DIXIT: l'obiettivo di qualità per l'esposizione a campo magnetico è una Inutile Vessazione Burocratica

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Pubblicato da admin in Ambienti di lavoro · 17 Marzo 2017
Tags: campomagneticoambientidilavoroprofessionalmenteesposti
quadro elettricoUna risposta a un lettore nel recente numero di Febbraio 2017 di una importante rivista italiana specializzata in norme di sicurezza elettrica definisce una "inutile vessazione burocratica" l'attuale prescrizione prevista dalla legislazione italiana in tema di esposizione a campo magnetico a frequenza di rete in un ambiente di lavoro, in confronto alle apparenti prescrizioni permissive del vigente Capo IV (rischio CEM), Titolo VIII (agenti fisici) del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08). Nella risposta si sostiene che esiste una incongruenza tra il divieto di esporre il dipendente a una esposizione di campo magnetico superiore a 3 microTesla per una permanenza superiore alle 4 ore giornaliere (come previsto per il valore dell'obiettivo di qualità indicato dal decreto attuativo 8 Luglio 2003 per la popolazione generale) e il limite per la protezione da "effetti sanitari" di 6000 microTesla previsto dallo standard ICNIRP del 2010 assimilato nella direttiva 2013/25/UE e introdotto dalla legge 159/2016 che ha riscritto il Capo IV sopra citato.

Vessazione BurocraticaIl fatto in sè non sarebbe particolarmente rilevante se la rivista in questione non fosse letta da una grande porzione su scala nazionale di progettisti e di impiantisti elettrici e da altri importanti attori del comparto elettrico, che in ultima analisi sono coloro che mettono in pratica o meno le prescrizioni vigenti sulla normativa protezionistica relativa, e dalle cui scelte operative può dipendere in buona sostanza l'entità dell'esposizione a campo magnetico di chi si trova in prossimità ad apparecchiature che generano campi magnetici rilevanti, ivi inclusi gli elettrodotti e i trasformatori BT/MT. Un esempio concreto di cui siamo a conoscenza - giusto per non rimanere nell'astratto - riguarda l'imprudente e dissennata collocazione progettuale di una cabina elettrica in posizione adiacente a una sala operatoria di un ospedale ...

La rivista in questione riesce egregiamente ad aumentare il livello di entropia sull'argomento, già di per sè abbastanza articolato e complesso, trascurando di menzionare 1) che vi è una notevole differenza sostanziale tra effetti istantanei acuti da esposizione - sui quali verte la normativa contenuta nel capo IV da un lato ed esposizioni croniche o comunque superiori alle 4 ore giornaliere oggetto delll'impianto legislativo della legge italiana a tutela della popolazione da possibili effetti a lungo termine dall'altro e 2) che la stragrande maggioranza di lavoratori non è e non deve essere considerata, per la mansione assegnata, esposta professionalmente al rischio elettromagnetico, bensì equiparata a tutti gli effetti alla classe della popolazione generale.
Sul primo punto, basti ricordare che esiste in letteratura una discreta evidenza di effetti avversi anche molto gravi sulla salute degli esposti in modo cronico a campi magnetici in bassa frequenza, che non possono essere liquidati con leggerezza e che impongono SEMPRE una fattiva e concreta minimizzazione dell'esposizione a CEM in ogni ambiente di lavoro tutte le volte che questo sia possibile. Si vedano [1],[2],[3] tra i tanti studi esistenti e [4],[5]. Sul secondo punto, basti citare la chiarissima e inequivocabile risposta 4.05 delle Indicazioni Operative del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro Rev.3 del 13/2/2014 sul quesito "Quali sono le esposizioni di carattere professionale?", riportato di seguito:
"Secondo la definizione dell’art.2, comma 1, lettera f), della legge 36/2001, la legge quadro sulla protezione dai campi elettromagnetici, l’esposizione dei lavoratori è “ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Sono quindi da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo.
Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro devono essere contenute, a carico dei gestori, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione. Il datore di lavoro deve ad ogni modo valutare il rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell’esercente della sorgente anche avvalendosi dell’organo di controllo. Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che ricadono sotto la gestione del datore di lavoro, devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione. La regola generale da seguire in proposito, possibilmente in sede di progettazione dei luoghi di lavoro, è quella di installare gli apparati emettitori di CEM in aree di lavoro adibite ad uso esclusivo degli stessi e comunque ad una distanza adeguata dalle altre aree di lavoro ove stazioni personale non professionalmente esposto."

Riferimenti:
[2] "Incidence of leukaemia and brain tumours in Finnish workers exposed to ELF magnetic fields.", Int Arch Occup Environ Health., 1990, Juutilainen et al.
[4] Powerwatch Library - Powerfrequency EMFs and Health - Occupational Exposure
[6] Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla  prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti  fisici nei luoghi di lavoro: Indicazioni operative


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