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Approvate nuove indicazioni operative INAIL-ISS su valutazione del rischio CEM in ambienti di lavoro

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Pubblicato da ing. Davide Maria Palio in Ambienti di lavoro · 3 Agosto 2019
Tags: CEMcampielettromagneticirischioCEM
Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di lavoroIn data 20 giugno 2019 è stato approvato dall' "Area Prevenzione e Sanità Pubblica" della "Commissione Salute" il documento Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo IV e s.m.i. sulla prevenzione e protezione dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici: Indicazioni operative, diviso in sezioni tematiche coordinate da Alessandro Polichetti, Rosaria Falsaperla, Sandra Bernardelli, Silvia Goldoni, Oscar Argentero, in collaborazione con INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) e ISS (Istituto Superiore della Sanità). Ne dà notizia il PAF (Portale agenti Fisici) qui. A titolo illustrativo, queste slides della Regione Toscana inquadrano il ruolo della Commissione approvante.

Tale documento mira a fornire indicazioni operative per la valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici in ambienti di lavoro. Il presente documento aggiorna un analogo documento del 2014, riguardante tutti i capi (da I a V) del Titolo VIII (esposizione ad agenti fisici).

L'indicazione operativa A.2, coordinata da Alessandro Polichetti-ISS tenta di spiegare perché gli effetti a lungo termine da esposizione a CEM sono esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08. Riportiamo di seguito un breve estratto:
"[..] Secondo l’ICNIRP, sulle cui linee guida si basa il razionale del sistema di
protezione della Direttiva 2013/35/UE, l’assenza di un nesso causale accertato
implica che gli effetti a lungo termine non possono essere gestiti mediante
restrizioni delle esposizioni. L’ICNIRP considera infatti che, affinché gli effetti
possano essere utilizzati per fissare limiti di esposizione, tali effetti debbano
essere replicati indipendentemente, essere di sufficiente qualità scientifica ed
essere coerenti con il quadro generale delle conoscenze scientifiche. [..]"

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), per chi non la conoscesse, è un ente tedesco autoreferenziale che ha ricevuto mandato da parte dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) di fornire indicazioni sulla protezione dall'esposizione da radiazioni non ionizzanti. Tale organizzazione, alla luce della letteratura scientifica esistente che mostra effetti sanitari anche gravi da esposizione a CEM, ha ricevuto abbondanti critiche per la sua posizione negazionista di effetti sanitari a lungo termine e per i conflitti di interesse dei suoi membri (ad esempio qui e qui).

Sebbene l'indicazione operativa C.1 a pag. 43 menzioni che "Per quanto concerne le esposizioni non professionali dei lavoratori la normativa italiana di riferimento è la legge quadro 36/2001 e i suoi due DPCM attuativi del 8/7/2003.", che la legge quadro citata, nel suo primo articolo reciti "La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a: [..] attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea" e che la stragrande maggioranza numerica di lavoratori siano quasi sempre inquadrati come "non professionalmente esposti" per le loro mansioni e quindi soggetti ai dettami della legge quadro e al richiamato principio di precauzione, il termine "precauzione" non compare neanche una volta nel documento. Un altro termine che non compare neanche una volta nel documento è "minimizzare/minimizzazione", che invece nella legge quadro compare ben cinque volte e il cui relativo principio è stabilito e vigente. Si osserva invece che anche nel Capo IV del Decreto 81/08 viene scritto, nell'articolo 209. "Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi", comma 4: "[..] il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi: [..] l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici; la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici". Anche il richiamo di prestare attenzione alla durata dell'esposizione, contenuto nello stesso comma, viene meno nelle indicazioni operative fornite, che si riguardano esclusivamente effetti sanitari a breve termine e il rispetto di valori soglia, non la minimizzazione dell'esposizione.

Una novità rispetto alla precedente edizione riguarda l'indicazione esplicita fornita per le donne in gravidanza. L'indicazione operativa A.5, relativa al quesito "Quali misure di tutela specifiche possono essere applicate per la donna in gravidanza esposta per motivi professionali e per altri soggetti particolarmente sensibili, esclusi i portatori di Dispositivi Medici?" è (estratto. pag. 7):

"Di conseguenza, la tutela particolare della donna in gravidanza, ma anche di altri soggetti particolarmente suscettibili agli effetti diretti dei campi elettromagnetici, può essere attuata tenendo conto dei limiti di esposizione per la popolazione fissati dalla Raccomandazione Europea 1999/519/CE o, in alternativa, dei valori
limite di esposizione fissati da ICNIRP 2009 per il campo magnetico statico e da ICNIRP 2010 per gli effetti non termici dei campi elettrici e magnetici variabili nel tempo, che rappresentano il riferimento scientifico più aggiornato.

Ove, in particolari situazioni lavorative, non sia possibile mantenere l’esposizione al di sotto dei limiti di esposizione per la popolazione, il cui rispetto non deriva comunque da alcun obbligo normativo, e fermo restando il pieno rispetto dei limiti per i lavoratori previsti dall’art. 208, l’idoneità della lavoratrice in stato di
gravidanza e degli altri soggetti particolarmente sensibili, e le eventuali specifiche misure di protezione, dovrebbero essere valutate su base individuale (art. 210, comma 3) caso per caso dal medico competente e dall’RSPP."

In parole semplici, secondo le indicazioni operative approvate dall' "Area Prevenzione e Sanità Pubblica" della "Commissione Salute", la donna in gravidanza e i soggetti sensibili devono essere tutelati "tenendo conto" dei limiti ICNIRP per la popolazione, sempre che sia possibile rispettarli (comunque non vi è alcun obbligo normativo, come tengono a precisare). Nessuna giustificazione su base scientifica viene fornita dagli autori a conforto di questa presunta "tutela" delle donne in gravidanza, quando invece esiste una notevole mole di pubblicazioni scientifiche di segno contrario, che dovrebbe indicare prudenzialmente radicali e reali misure di evitamento e protezione - non il rispetto dei limiti di ICNIRP. Ad esempio uno studio di coorte sull'aumentato rischio di aborto in donne esposte a campi magnetici, pubblicato nel 2017 (qui un sintetico commento). Tra le varie review esistenti sui rischi da esposizione per i feti portati in grembo da donne in gravidanza, se ne cita qui una del 2012, particolarmente significativa. Inoltre, le indicazioni operative approvate si guardano bene dall'indicare tra i "soggetti sensibili" coloro i quali sono affetti da sintomi correlati all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (sindrome di elettrosensibilità o elettroipersensibilità - ES o EHS - qui una definizione in inglese), nell'accezione comunemente accettata a livello planetario (qui una linea guida medica pubblicata su una rivista scientifica che ne parla estesamente).
















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