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Errore presente nei moduli autorizzativi standardizzati approvati dalla Regione Sicilia

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Pubblicato da ing. Davide Maria Palio in Legislazione · 22 Gennaio 2021
Tags: elettrodottiregionisiciliaerrorenuovecostruzioni
Introduzione
Grazie all’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali, siglato nella Conferenza Unificata del 04 Maggio 2017, sono stati introdotti i modelli unificati e standardizzati per tutte le comunicazioni relative all’edilizia e alle attività commerciali. In tal modo, quindi, è stata attuata una delle importanti semplificazioni previste dal decreto “Scia 2” (D.Lgs. 222/2016).

Le singole Regioni, ove necessario, hanno potuto modificare i modelli adottati, in modo da adeguarli alle specifiche normative regionali, entro e non oltre il 20 Giugno 2017. Infine, tutte le amministrazioni comunali hanno l’obbligo di rendere pubblici, nei rispettivi siti istituzionali, i modelli unificati e standardizzati o, in alternativa, le versioni adattate dalle Regioni.

La relazione tecnica di asseverazione
Nei moduli unificati e approvati a livello nazionale che prevedono una relazione di asseverazione da parte di un tecnico, sono presenti una serie di dichiarazioni, sotto la responsabilità del tecnico, sulla conformità dell'attività  edilizia da effettuare alle disposizioni normative. Tra queste troviamo:
  • la tutela dall'inquinamento acustico, in termini di rispetto dell'applicazione degli articoli rilevanti della legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dell'applicazione del D.PC.M. 5 dicembre 1997 (requisiti acustici passivi dell'edificio)
  • dichiarazioni riguardanti il rispetto dei vincoli concernenti la prossimità a un elettrodotto (DPCM 8 Luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
Nonostante che le dichiarazioni concernenti i vincoli di prossimità a un elettrodotto andrebbero catalogate tra i vincoli di tutela sanitaria e non tra i "vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficiente tecnica delle infrastutture", come nell'attuale modello, rimane comunque il fatto che viene giustamente richiesto all'asseveratore di allegare sia le autocertificazioni che la documentazione necessaria, relative alla conformità dell'intervento per il vincolo di prossimità all'elettrodotto.
Ricordiamo che il DPCM 8 Luglio 2003 prevede, al fine della minimizzazione dell'esposizione al campo magnetico, un obiettivo di qualità: nella progettazione di nuovi insediamenti abitativi in prossimità di elettrodotti (linee e installazioni elettriche), è fissato l'obiettivo di qualità di 3 microTesla per il valore di induzione magnetica, nelle normali condizioni di esercizio. Di fatto, si deve osservare una fascia di rispetto relativa all'elettrodotto, non essendo permesso l'edificazione all'interno della fascia di rispetto di un elettrodotto vicino. Le caratteristiche di tale fascia di rispetto si calcolano a partire dalle caratteristiche geometriche e di carico massimo elettrico dello specifico elettrodotto, utilizzando i criteri specificati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 Maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti). Il calcolo per la determinazione della fascia di rispetto garantisce che l'induzione magnetica, nelle condizioni di carico massimo dell'elettrodotto, non superi il valore di 3 microtesla in tutti i punti al di fuori della fascia di rispetto stessa. In altri termini, si tratta di una distanza di rispetto non fissa, ma calcolata, tramite software di modellazione, sulla base della geometria delle linee elettriche e di altri dati di progetto dell'elettrodotto. Il DPCM 8 Luglio 2003 richiamato, abroga il precedente DPCM 23 Aprile 1992, che prescriveva delle distanze di rispetto fisse, per tipologie di elettrodotto (art. 8: dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in quanto incompatibili, le disposizioni del DPCM 23 Aprile 1992 [..]).

La Regione Sicilia
La regione Sicilia ha prodotto dei modelli unificati e standardizzati propri e li ha pubblicati sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 27 del 30 Giugno 2017, con il titolo "Approvazione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia" (testo decreto). Si tratta di 8 modelli, come segue:
  1. Modello PdC (permesso di costruire)
  2. Modello SCIA lettera f (segnalazione certificata di inizio attività)
  3. Modello SCIA lettera g (segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire)
  4. Modello CIL (comunicazione inizio lavori)
  5. Modello CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata)
  6. Modello DIA (dichiarazione di inizio attività relativo agli interventi di edilizia libera)
  7. Modello SCA (segnalazione certificata di agibilità)
  8. Modello CFL (comunicazione di fine lavori)
I comuni siciliani sono tenuti ad adottare tali modelli unificati e standardizzati, adeguandoli, se necessario, ai regolamenti edilizi comunali che non risultino in contrstao con le disposizioni di legge.

L'errore presente nei moduli della regione Sicilia
In quattro modelli tra quelli approvati dalla regione siciliana è presente un errore. Un errore relativo al vincolo di prossimità di elettrodotto. Si chiede al tecnico di asseverare il vincolo di elettrodotto in riferimento al DPCM 23 Aprile 1992 (abrogato sin dal 2003), invece che in riferimento al DPCM 8 Luglio 2003 attualmente vigente.
Questo errore è presente nei modelli PDC, SCIA lettera f, SCIA lettera g e DIA.

Riferimento normativo errato

Cosa comporta l'errore
IL DPCM 23 aprile 1992 prescriveva il rispetto di una distanza minima tra elettrodotto e fabbricato, a seconda della taglia dell'elettrodotto:
  • distanza minima di rispetto pari a 10 metri per linee a 132 kV
  • distanza minima di rispetto pari a 18 metri per linee a 220 kV
  • distanza minima di rispetto pari a 28 metri per linee a 380 kV

Il rispetto di tale distanza minima secondo il DPCM 23 aprile 1992 (abrogato) non garantisce l'osservanza della fascia di rispetto calcolata secondo il DPCM 8 Luglio 2003 (attualmente in vigore). Dunque, l'asseverazione del vincolo di elettrodotto previsto dai modelli unificati predisposti dalla regione Sicilia non garantisce l'osservanza della distanza minima da un elettrodotto in prossimità, come previsto dalla legge nazionale a fini di tutela della popolazione che permane nel fabbricato oggetto dell'autorizzazione. In altri termini, utilizzando le dichiarazioni previste dai moduli unificati della regione Sicilia, è possibile costruire per errore fabbricati troppo vicini a elettrodotti, violando la normativa nazionale prevista per la tutela della popolazione dall'esposizione a campi magnetici.

Di seguito si riporta un esempio, tratto da un caso reale, in cui si dimostra che l'osservanza della distanza minima prevista dal DPCM 23 aprile 1992 non garantisce che il fabbricato si trovi al di fuori della fascia di rispetto dell'elettrodotto prevista dalla legge vigente. Il caso descritto riguarda un elettrodotto in alta tensione (132 kV). Si tratta di tre fabbricati affiancati, vicini a un elettrodotto a doppia terna a 132 kV. La sezione raffigurata in figura si riferisce a una sezione verticale perpendicolare alla campata dell'elettrodotto e in corrispondenza al fabbricato più basso dei tre (un solo piano fuori terra). Come si vede dalla figura, la distanza minima tra cavo elettrico più vicino e fabbricato è 14 metri (quindi il DPCM 23 aprile 1992 risulta rispettato), ciononostante la fascia di rispetto dell'elettrodotto (isolinea a 3 microtesla) penetra all'interno del fabbricato per circa dieci metri (DPCM 8 Luglio 2003 non è rispettato)! Il fatto che il fabbricato sia poco alto (un solo piano fuori terra) non impedisce questa violazione.



Segnalazione dell'errore
L'errore di cui parlo era stato notificato agli uffici della regione Sicilia con mia comunicazione scritta del 21 Giugno 2017 e non ho mai ricevuto una risposta.

Cosa fare se si è un comune siciliano
Si raccomanda ai responsabili degli enti comunali, competenti al rilascio delle autorizzazioni due cose:
  1. correggere in autonomia i modelli pubblicati sul loro sito web aggiornando il riferimento normativo del vincolo da elettrodotto, controllando al contempo che i moduli ricevuti dal proprio SUAP, da quel momento in poi,  si riferiscano al modello aggiornato;
  2. rivedere le autorizzazioni già concesse sulla base dei modelli unificati esistenti, e laddove sussistano condizioni di vincolo da elettrodotto, verificare che la reale distanza dei fabbricati dagli elettrodotti osservi la fascia di rispetto secondo la normativa vigente a livello nazionale (DPCM 8 Luglio 2003).  

Cosa fare se si è un privato
Ai privati interessati da fabbricati edificati recentemente e posizionati in prossimità a elettrodotti, soggetti quindi al vincolo di elettrodotto citato nei modelli unificati richiamati sopra, si consiglia - se non già disponibile - di far effettuare da un tecnico abilitato una asseverazione di conformità alla normativa vigente a livello nazionale (DPCM 8 Luglio 2003 e DM 29 Maggio 2008 - Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti). Le implicazioni sul piano formale di questo errore sono importanti, tanto sul titolo di abitabilità (nel caso di edilizia residenziale), quanto sul tema di sicurezza sul lavoro (nel caso riguardi ambienti di lavoro, assoggettati alle prescrizioni del Testo Unico 81/08).

Riferimenti:






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