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Richiami sui contenuti del Capo I
L'articolo 181 (Capo I) "Valutazione dei rischi" prescrive che:

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e di buona prassi.
 
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia
 
La valutazione dei rischi è aggiornata ogniqualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
 
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28.
 
Essa può includere una "GIUSTIFICAZIONE" del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
    
Ossia: Valutazione semplificata ma documentata con riferimento alla normativa tecnica o a fonti accreditate.
 
L'articolo 182 (Capo I) "Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi" prescrive:
  • Riduzione rischi alla fonte o ridotti al minimo in base ai principi generali di prevenzione del decreto.
  •  
  • Divieto di esporre i lavoratori a valori superiori ai limiti di cui ai Capi II,III,IV e V.


L'articolo 183 (Capo I) "Lavoratori particolarmente sensibili" ribadisce che le misure dell'art. 182 devono essere adattate alle esigenze dei gruppi particolarmente sensibili al rischio (ad esempio interferenze coi dispositivi medici attivi), incluse donne in stato di gravidanza e minori.

 
L'articolo 184 (Capo I) "Informazione e formazione dei lavoratori" (sanzionato per datore di lavoro e dirigente) prescrive che il datore di lavoro provveda affinché i lavoratori esposti a rischi da agenti fisici (CEM inclusi) e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo a:
  1. misure adottate in applicazione del Titolo VIII
  2. entità e significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati
  3. ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione e dei valori di azione
  4. alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione, etc.

L'articolo 185 (Capo I) "Sorveglianza sanitaria" (sanzionato per datore di lavoro, medico competente dirigente). La sorveglianza sanitaria non è per tutti, ma per gli articoli 183 e 184, è per i sensibili: è specificata ed effettuata da un medico competente sulla base della valutazione dei rischi. Vanno fatte informazione e formazione a tutti i lavoratori, spiegando se a una data esposizione ci può essere interferenza. Se un lavoratore ha un pacemaker, avrà diritto alla "visita medica a richiesta del lavoratore" (art. 41, comma 1b). Vi è l'obbligo di revisione del documento di valutazione dei rischi e di misure se la sorveglianza sanitaria rivela "un'alterazione apprezzabile dello stato di salute del lavoratore correlata ai rischi lavorativi". Il medico competente tiene conto del parere del medico competente nell'attuare le misure necessarie per eliminare/ridurre il rischio (art. 25 comma 1).
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